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Studio Legale AVERSA

Avv. Anna Aversa

Lo Studio Legale Aversa nasce dall'idea dell'Avvocato Anna Aversa ed è in grado di offrire un’assistenza legale accurata ed efficace nei diversi settori di diritto penale, diritto civile, diritto del lavoro, diritto di famiglia, diritto amministrativo, diritto comunitario, ordinamento militare, tutela dei diritti delle vittime (e loro familiari) del terrorismo, del dovere ed equiparati, settore carcerario, giochi e scommesse, ed altro.
Lo Studio si occupa di consulenza e assistenza legale presso le Giurisdizioni Superiori sia nazionali che comunitarie (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale - Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Tribunale di Primo Grado).
La ricerca, la specializzazione, l’aggiornamento e l’approfondimento costituiscono la regola di un continuo impegno intellettuale e applicativo che rende sempre moderna la presenza dello Studio nel contesto in cui opera.
Il Sole24ore ha inserito lo Studio Legale Aversa tra i nomi delle migliori realtà della consulenza legale in Italia. Infatti è stato insignito del riconoscimento di Studio Legale dell'anno 2020.
Lo Studio, inoltre, utilizza i più moderni sistemi informatici, il cui impiego è finalizzato a rendere sempre più efficienti i servizi professionali resi al Cliente.

Home: Welcome

CURRICULUM VITAE

Avv. Anna Aversa

Avv. Anna Aversa

dal 2002 ad oggi

Curricuum Vitae

Anna Aversa nata a Messina il 16 settembre 1976.
Laureata presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina in data 18 luglio 2002 con 110 e lode.

In data 13.09.2006 si e’ iscritta all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Messina.

Master in diritto minorile ed in diritto fallimentare (tutela e curatela del fallimento).

Iscritta all'Albo dei difensori d'Ufficio.

Iscritta all'Albo del Gratuito Patrocinio.

Legale esterno di diversi Enti di P. A..

Nel 2018 è stata Relatrice nell'ambito del Convegno "Evoluzione della Giurisprudenza Internazionale e Diritto Interno", tenutosi presso il Tribunale di Messina.

In data 28.09.2018 si è iscritta nell'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed altre Giurisdizioni Superiori.
Nel corso degli anni e della propria evoluzione professionale ha acquisito specifiche competenze nei diversi ambiti del diritto civile, in particolare, in materia di diritto del lavoro, diritto di famiglia (separazione, divorzio, affidamento figli, tutela dei minori), ordinamento militare, nonché in materia di esecuzione. Ha maturato inoltre, un’esperienza consolidata nei vari settori del diritto penale, con particolare attenzione per il settore Carcerario e Giochi e Scommesse.

Patrocinante la Corte di Giustizia Europea nell’ambito della causa Costa-Cifone (giochi e scommesse).

In data 27.09.2018 ha contribuito fattivamente alla fondazione dell'Associazione Vittime del Dovere e del Terrorismo - Maresciallo Aramis (A.VI.DO.T.), divenendo Socio Benemerito e Legale della stessa e degli associati.

In data 18 Maggio 2020, Il Sole24ore ha inserito lo Studio Legale Aversa tra i nomi delle migliori realtà della consulenza legale in Italia. Infatti è stato insignito del riconoscimento di Studio Legale dell'anno 2020.

Home: CV

Justice Served

Law Firm

Siamo un nuovo modello di Studio Legale, adeguato al mondo che cambia. 

Siamo coerenti, pazienti e professionali, e diamo a ogni nuovo caso l'attenzione che merita. 

Una parte integrante dei nostri servizi è quella di lavorare a stretto contatto con i nostri clienti in modo che possano prendere le decisioni giuste in relazione alle loro esigenze legali.

Home: About
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VITTIME DEL DOVERE, DEL TERRORISMO E SOGGETTI EQUIPARATI

CAUSA DI SERVIZIO - PENSIONE PRIVILEGIATA – EQUO INDENNIZZO

Per tutti gli appartenenti alle Forze Armate e Corpi di Polizia, lo Studio Legale Aversa, specializzato nel settore, offre consulenza, Assistenza Legale e Medico Legale in materia di Causa di servizio, Equo indennizzo, Pensione privilegiata e tutte le attività connesse con il servizio.

Contatta il nostro studio, fai valere i tuoi diritti!

Lo Studio Legale Aversa, specializzato nel settore,si propone di offrire una completa ed adeguata Consulenza/Assistenza Legale, Medico-Legale ed Amministrativa (grazie, anche, alla collaborazione con altri professionisti del settore) a tuttii “Servitori dello Stato” che nel corso della vita operativa hanno perso l’integrità fisica, a seguito di incidenti o malattie professionali, o addirittura hanno sacrificato la loro vita in attività di Servizio e per le loro famiglie. Tra le ultime categorie, rientrano le Vittime del Terrorismo e le Vittime del Dovere, uomini e donne con le stellette che per eventi traumatici sono rimasti mutilati o invalidi, o addirittura sono deceduti. 

L’Avv. Anna Aversa, Patrocinante innanzi alla Suprema Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori, nonché Patrocinante innanzi alla Corte di Giustizia Europea, socio benemerito dell’A.VI.DO.T. (Associazione Vittime del Dovere e del Terrorismo – Maresciallo Aramis) di cui è procuratore legale, ha condotto e definito in modo vittorioso controversie giudiziarie e stragiudiziali nei confronti del Ministero della difesa, avviate in favore numerosi Servitori dello Stato.

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VITTIME DEL DOVERE E SOGGETTI EQUIPARATI

Gli appartenenti al ramo Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico deceduti o rimasti invalidi in attività di servizio in conseguenza di eventi verificatisi in alcune specifiche circostanze previste dalla legge, fondamentalmente, hanno diritto ai benefici riservati alle Vittime del Dovere. 

Per esempio, quando gli Ufficiali ed Agenti a bordo di un’auto di servizio hanno un incidente stradale durante un inseguimento, oppure quando svolgono servizi di ordine pubblico e vengono coinvolti in tumulti e/o scontri. O, ancora, quando subiscono lesioni durante un arresto. Ma anche quando il decesso o l’invalidità dipendono da malattie sviluppate per l’esposizione prolungata a particolari condizioni operative o ambientali, come agenti tossici o inquinanti o turni di lavoro particolarmente provanti e stressanti. In questo caso si parla di soggetti equiparati a vittima del dovere.

I benefici per le Vittime del Dovere e gli equiparati sono molto consistenti.

  • La speciale elargizione da € 200.000, oltre rivalutazione monetaria in ipotesi di inidoneità al servizio o di invalidità non inferiore all’80%. Negli altri casi, € 2.000 per punto percentuale, oltre rivalutazione monetaria.
    La speciale elargizione viene suddivisa in parti uguali in caso di più familiari superstiti. Ad esempio nel caso di 4 familiari superstiti, la speciale elargizione da € 200.000, andrà spartita in € 50.000 per ognuno. 

E in aggiunta, purché con invalidità almeno del 25%:

  • L’assegno vitalizio, oggi raddoppiato a € 500 al mese.

  • Lo speciale assegno vitalizio da € 1.033 al mese.

Entrambi gli assegni sono esenti IRPEF, soggetti a perequazione annuale e interamente cumulabili con stipendio, equo indennizzo o pensione, anche privilegiata ordinaria.

Nel caso di più familiari superstiti, ciascuno di essi avrà diritto a percepire gli assegni per intero (€ 500 + € 1.033 soggetti a perequazione annuale per un totale, ad oggi, di circa € 1.900 mensili).

Dal 1 gennaio 2017 esenzione IRPEF su tutte le pensioni delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti.

VITTIME DEL TERRORISMO

Le vittime del terrorismo sono tutti i cittadini italiani deceduti o rimasti invalidi in conseguenza di atti di eversione dell'ordine democratico e di terrorismo, in Italia o all’estero.

A quest’ultimi si aggiungono le Vittime della criminalità organizzata, cioè tutti i cittadini italiani, stranieri o apolidi deceduti o rimasti invalidi in atti criminali di stampo mafioso avvenuti in territorio nazionale.

La richiesta dei benefici può essere richiesta in qualsiasi momento per eventi avvenuti a partire dal 1961.

I benefici per le Vittime del terrorismo sono molto consistenti.

  • La speciale elargizione da € 200.000 una tantum o, con invalidità inferiore all’80%, da € 2.000 per punto percentuale.

E in aggiunta, purché con invalidità almeno del 25%:

  • L’assegno vitalizio, da € 500 al mese. 

  • Lo speciale assegno vitalizio da € 1.033 al mese.

Tutte queste provvidenze sono esenti IRPEF, soggette a perequazione automatica e cumulabili con stipendi e trattamenti pensionistici già percepiti.

La legge prevede che tali assegni spettino anche ai familiari:
Dal 01/01/2014 al coniuge ed ai figli (seppure non conviventi e a carico) di vittima del terrorismo sopravvissuta ma con invalidità non inferiore al 50%;
Ai familiari superstiti di vittima di azione terroristica, già titolare del diritto per invalidità inferiore al 50%, successivamente deceduta per interdipendenza o aggravamento delle infermità conseguenti all'atto terroristico.

Inoltre alle Vittime spettano esenzioni dal ticket sanitario, borse di studio per i figli nonché il diritto al collocamento obbligatorio per sé o i propri familiari.

Alle vittime del terrorismo spettano inoltre importanti benefici pensionistici.

Aumento di dieci anni contributivi figurativi.

La misura del trattamento di quiescenza è pari all’ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, aumentata del 7.5% in favore di:

  • Tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80% della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice.

  • Tutti i soggetti che abbiano proseguito l’attività lavorativa con invalidità non inferiore al 25% e abbiano raggiunto il periodo massimo pensionabile, anche con il concorso dei dieci anni di contribuzione figurativa.

Inoltre, ci sono ulteriori benefici assistenziali e pensionistici.

CAUSA DI SERVIZIO

La causa di servizio è l’attività con la quale viene riconosciuta un’infermità o una lesione fisica contratta durante il servizio prestato e proprio per questo le infermità riconosciute vengono definite dipendenti da causa di servizio. Con essa è possibile accedere ad alcuni benefici come dei risarcimenti “una tantum” e dei piani pensionistici particolari ed equo indennizzo a cui è possibile accedere solo dopo che sia stata riconosciuta la dipendenza dalla stessa. La procedura prevede la ricostruzione dei fatti di servizio da parte delle figure preposte attraverso testimonianze e perizie medico-legali, finalizzate a dimostrare la dipendenza dell’invalidità dal servizio svolto, fino a un giudizio finale e al riconoscimento di vari benefici. 

EQUO INDENNIZZO

L’equo indennizzo è un istituto previsto a favore quando sia riconosciuta un’infermità dipendente da causa di servizio, quindi derivante dal lavoro svolto.

In tal caso l’impiegato ha diritto, oltre ai normali assegni ed indennità, anche a un equo indennizzo per la perdita dell’integrità fisica eventualmente subita, costituito dal pagamento in soluzione unica di una somma di denaro.

La misura dell’indennizzo è collegata alla retribuzione del lavoratore al momento della presentazione della domanda e alla gravità dell’infermità subita.
Beneficiari dell’equo indennizzo sono i dipendenti statali, compresi il personale militare di carriera, i militari in servizio di leva o i richiamati nelle Forze armate e nei Corpi di polizia, il personale del parastato, il personale degli Enti locali e quello delle Unità sanitarie locali.

L’equo indennizzo può applicarsi anche al personale militare di carriera cessato dal servizio prima del gennaio 1970, quando risulta che le infermità manifestatesi prima di tale data, si sono stabilizzate o aggravate in seguito, a condizione che la domanda sia stata proposta entro i 5 anni da tali eventi

PENSIONE PRIVILEGIATA

Coloro i quali hanno riportato infermità o lesioni (o anche il decesso) per causa di servizio, è concesso loro il trattamento economico della pensione privilegiata, unitamente all’equo indennizzo. tali soggetti hanno diritto a:

·       Pensione privilegiata ordinaria.

·       Pensione privilegiata tabellare.

Il presupposto comune alle due prestazioni, è una infermità per causa di servizio e non suscettibile di alcun miglioramento.

La pensione privilegiata ordinaria, causa di servizio e benefici

Il DPR n. 1092/1973, regola i principi della pensione privilegiata ordinaria e prevede un trattamento sostitutivo della pensione normale. Il diritto alla pensione è del 100% rispetto alla retribuzione pensionabile nel caso in cui le infermità o le lesioni per causa di servizio siano inserite nella prima categoria della Tabella A allegata in tale decreto. Viceversa, si prevedono delle diverse percentuali in base alla categoria di appartenenza.

La pensione privilegiata tabellare dei dipendenti militari

Si tratta, di una pensione assimilabile al trattamento privilegiato di guerra, ovvero una infermità a causa del servizio. La liquidazione della pensione non è però collegata alla retribuzione percepita ma a specifiche tabelle di legge. La pensione privilegiata tabellare di 8 categorie, prevede diversi importi in base al tipo di infermità riscontrata nel dipendente.

E’ anche possibile chiedere una ulteriore revisione sullo stato di infermità e accedere ad una diversa categoria della tabella di legge per la suddetta pensione privilegiata.

PENSIONE DI INABILITA’

La pensione di inabilità è prevista dall’art.2 comma 12 della L.335/95 e successivo regolamento di attuazione emanato dal Ministero del Tesoro con decreto .187 dell’08.05.1997. È una retribuzione che viene erogata a favore di tutti quei lavoratori che hanno un’infermità permanente e che non possono svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Come nella pensione privilegiata, i compensi vengono erogati a chi ha un’infermità, ma in questo caso sono infermità invalidanti al 100% tanto da non permettere di svolgere nessun tipo di lavoro. Al contrario di chi richiede la pensione privilegiata tabellare, ha diritto a richiedere la pensione di inabilità,  il dipendente pubblico o privato (di tipo civile o militare) a seguito di “inabilità assoluta o permanente nello svolgere qualsiasi attività lavorativa” per infermità NON dipendenti da causa di servizio che abbia maturato un minimo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio o sia stato riconosciuto totalmente inabile a svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità che NON deve dipendere da causa di servizio. Inoltre è bene sapere che tale beneficio può essere richiesto solo dall’avente diritto e non dai familiari superstiti. Se la pensione viene concessa per totale e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa non si potrà più lavorare, altrimenti la pensione verrà revocata.

ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA’

L'assegno di incollocabilità è un sostegno economico erogato nei confronti degli invalidi di guerra, del servizio o del lavoro con un'età inferiore a 65 anni.

L'articolo 20 del DPR 915/1978 e l'articolo 104 del DPR 1092/1973 riconoscono agli invalidi di guerra o per causa di servizio, con età inferiore a 65 anni, titolari di pensione di guerra, di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile, per infermità ascrivibili dalla 2^ all'8^ categoria, che siano riconosciuti incollocabili in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità, possono risultare di pregiudizio alla salute ed alla incolumità proprie, a quelle dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti, il diritto ad usufruire di un assegno di incollocabilità.

Si tratta pertanto, al pari degli altri assegni accessori, di una misura riconosciuta esclusivamente nei confronti degli invalidi di guerra e dei lavoratori del pubblico impiego (sono esclusi i privati) che abbiano ottenuto il riconoscimento della causa del servizio e che, a causa delle infermità, non possano più trovare una collocazione lavorativa. Il sostegno compete fino al sessantacinquesimo anno. La tavola sottostante mostra, pertanto, l'importo dell'assegno con riferimento agli invalidi di guerra nel 2018; per quanto riguarda gli invalidi del servizio l'importo dell'assegno non è fisso ma varia in funzione del trattamento privilegiato riconosciuto all'assicurato: nello specifico l'importo dell'assegno è pari alla differenza tra il trattamento corrispondente alla pensione privilegiata di 1^ categoria comprensivo dell'assegno di super invalidità di cui alla tabella E, lettera H, allegata al d.P.R. n. 915/1978, e successive modificazioni, esclusa l’indennità di assistenza e di accompagnamento, e l'importo della trattamento complessivo di cui gli invalidi risultano titolari. La concessione del sostegno economico è attribuita previa domanda del lavoratore interessato ed è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa autonoma o dipendente nè è cumulabile con l'indennità di disoccupazione eventualmente spettante.

È molto importante che la domanda sia completa di tutta la documentazione sanitaria e di servizio.

  • Il nostro Studio potrà esaminare se sei stato penalizzato con percentuali insufficienti e, eventualmente, se le tue invalidità sono state abbattute da diagnosi carenti o lacunose rispetto al tuo reale stato di salute.

  • Potresti così ottenere un ricalcolo favorevole della tua invalidità. Ciò riveste un’importanza fondamentale soprattutto per il raggiungimento della soglia del 25%, che è quella minima per ottenere gli assegni vitalizi. In alcuni casi, producendo nuove perizie e documentazione medica adeguata ed ottenendo l’applicazione delle tabelle più vantaggiose, ci è stato possibile ottenere incrementi straordinari, fino a 40 punti percentuali in più per la stessa invalidità con ogni conseguente diritto alla riliquidazione della speciale elargizione e soprattutto all’erogazione degli assegni.

Home: Practice Areas
Justice Scale

GRATUITO PATROCINIO

Penale, Civile, Amministrativo e Tributario.

Lo Studio Legale Aversa presta la propria assistenza professionale anche attraverso la tutela del Gratuito Patrocinio.

Per coloro che vogliano usufruire di tale strumento, qualora ne ricorrano i presupposti, forniamo delle informazioni pratiche che potranno essere utili.

L’Avv. Anna Aversa è iscritto nell’Elenco Speciale degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato.

Il primo incontro è gratuito e finalizzato a valutare la ammissibilità del Cliente al suddetto beneficio.

Il Gratuito Patrocinio è un istituto che permette di farsi assistere da un avvocato, senza dover pagare le spese di giudizio.

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire sia per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.

Il Gratuito patrocinio può essere richiesto nel processo penale. L’interessato può chiedere di essere ammesso al Gratuito patrocinio quando sia indagato, imputato condannato, o anche sia persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria. 

Analogamente si può essere ammessi al gratuito patrocinio per i giudizi civili, amministrativi, contabili, tributari e nelle cause di volontaria giurisdizione (es: separazione consensuale, divorzio su domanda congiunta, modifica delle condizioni di separazione ecc. ecc.) purché non si tratti di questioni manifestamente infondate.

 

La domanda di ammissione va presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente rispetto al luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo o dove lo stesso va promosso, ovvero dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento da impugnare con ricorso in Cassazione, Consiglio di Stato o Corte dei Conti.

La domanda va presentata telematicamente tramite l'Avvocato, che dovrà autenticare la firma del richiedente ed allegarne la fotocopia di un documento di identità valido e del codice fiscale, altresì indicando:

generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare; autocertificazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda; data della prossima udienza ed estremi della causa, ove già pendente; generalità e residenza della controparte; ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere; prove (documenti, contatti, testimoni, consulenze tecniche, ecc. da allegare in copia). 

In campo penale, la domanda di ammissione va rivolta direttamente al Giudice.

 

I limiti di reddito sono stabiliti dal legislatore e vengono adeguati ogni due anni in base all'indice ISTAT utilizzato per le rivalutazioni monetarie; l'adeguamento è stabilito generalmente con apposito decreto legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il limite di reddito attuale, secondo l'ultimo adeguamento del 2018, è pari a € 11.493,82.
Si tenga presente che ai fini della determinazione di tale limite si deve tenere conto dei redditi di tutti i componenti che fanno parte del stesso nucleo familiare del richiedente; nel computo sono compresi anche i redditi esenti da imposta e quelli per i quali è prevista un'imposta sostitutiva.
Nel caso di patrocinio in ambito penale il limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

 

Importante: Si ricorda che in caso di autocertificazioni non veritiere, sono previste sanzioni penali con la reclusione da 1 a 5 anni ed una multa da € 309,87 ad € 1.549,87 aumentabili se il beneficio è stato ottenuto o mantenuto. Inoltre, lo Stato ha diritto a recuperare le somme eventualmente già pagate.
Per l’accoglimento della domanda occorrono non più di dieci giorni successivi a quello di presentazione dell'istanza, sia per il patrocinio civile che penale.
Entro questo periodo il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, o il Magistrato per il patrocinio penale, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammetteranno il richiedente e gli invieranno copia del provvedimento di ammissione.

Esistono dei casi per i quali non si tiene conto del reddito degli altri familiari: nel caso in cui l'oggetto della causa riguardi i cosiddetti diritti della personalità oppure ancora quando gli interessi del richiedente siano in contrasto con quelli degli altri familiari.
In tutti questi casi per l'ammissione si terrà quindi conto del solo reddito del richiedente.

Chi intende separarsi e/o divorziare può beneficiare del gratuito patrocinio anche in caso di separazione consensuale e divorzio congiunto.
I requisiti e le modalità di presentazione della domanda sono le stesse delle cause civili.

 

Vi sono casi in cui il beneficio non è ammesso:

in ambito civile non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui;

in ambito penale si è esclusi dal beneficio: nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte;se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso invece, ora, nei procedimenti relativi a contravvenzioni); per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).

Con il gratuito patrocinio, a differenza di quanto avviene per la difesa d’ufficio che è sempre garantita a ciascun soggetto indipendentemente dal reddito, è lo stesso cittadino ammesso al beneficio, a scegliere il prorpio avvocato tra gli iscritti in specifici elenchi, mentre l’avvocato d’ufficio viene nominato dal giudice o dal pubblico ministero sulla base di un elenco di difensori, e le cui spese sono a carico dell’imputato salvo che sussistano i requisiti per l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato. Inoltre, la difesa d’ufficio viene riconosciuta nei procedimenti penali mentre in quelli civili è riconosciuta solo nei procedimenti davanti al tribunale dei minorenni.

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SEPARAZIONE E DIVORZIO

L'amore è imperfetto e può disperdersi in rivoli anche velenosi minando la forza e l'entità della famiglia.
La conseguenza è la separazione, sempre traumatica e dolorosa, ma indispensabile ad assicurare nuove libertà e diverse opportunità per non imprigionarsi nello sbaglio.
Se la separazione è un diritto, il dovere fondamentale è tutelare i figli, incolpevoli della rivoluzione familiare.
 (Cit.)

La fine di un matrimonio o di una convivenza è uno degli eventi più stressanti della vita.

Lo Studio Legale Aversa studia ed esamina continuamente la mutazione delle leggi e della giurisprudenza in materia di Matrimonio e di Famiglia. Negli anni, lo Studio Legale, ha assistito la clientela nelle più varie, insolite e complesse problematiche legali connesse alla crisi coniugale, alla convivenza ed al fidanzamento. Lo Studio Legale Aversa assiste quotidianamente clienti che intendono avviare le pratiche di separazione, divorzio, consensuale o giudiziale, con o senza addebito, modifiche di separazione e divorzio. Particolare attenzione è dedicata alle questioni relative alla filiazione e all’affido dei figli minori. Ma ci sono altre questioni di fondamentale importanza di cui occuparsi. A seconda che si sia contratto il matrimonio in regime di comunione o di separazione dei beni, sarà necessario dividere le risorse economiche familiari, a partire dai conti bancari fino alle fonti di reddito. 

Separazione consensuale

La separazione consensuale è l'autorizzazione a vivere separati che ha titolo nell'accordo dei coniugi omologato dal Tribunale. La separazione consensuale comporta numerosi vantaggi rispetto a una separazione giudiziale in quanto è più veloce e conveniente, comporta minori traumi per i figli e permette alla coppia di predisporre un regolamento di interessi conforme alle loro esigenze, anche avente carattere patrimoniale. La separazione consensuale si fonda sull'accordo dei coniugi su alcuni elementi fondamentali; essi sono, tra gli altri, l'assegnazione della casa coniugale, la quantificazione degli assegni di mantenimento dei coniugi e dei figli, l'affidamento dei figli, la spartizione dei beni comuni tra i coniugi. L'accordo di separazione non ha alcun effetto se non redatto secondo determinate forme e senza che vi sia l'omologazione del Tribunale.

Separazione giudiziale

Quando i coniugi non riescono a trovare un accordo sulle condizioni di separazione è necessario procedere unilateralmente presentando domanda di Separazione Giudiziale.Ciò accade quando marito e moglie non riescono a trovare la concordia su alcuni punti fondamentali della separazione, come ad esempio l'ammontare degli assegni di mantenimento, l'assegnazione della casa familiare, la ripartizione dei beni mobili o immobili o l'affidamento dei figli minori. In questo caso è necessario che il coniuge presenti, per proprio conto, domanda di separazione giudiziale citando in giudizio l'altro coniuge e presentando una serie di richieste sulle quali, a seguito di debita istruttoria, si pronuncerà il giudice. Il procedimento di separazione giudiziale è anche necessario quando uno dei coniugi intende addebitare all'altro la causa della fine del matrimonio, per aver questi mancato a taluni doveri fondamentali del matrimonio, come la fedeltà. la mutua assistenza, o la coabitazione (la separazione con addebito comporta la perdita dell'assegno di mantenimento e dei diritti successori).

Conclusioni

Con la separazione legale (consensuale o giudiziale):

  • si scioglie la comunione legale dei beni,

  • cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione,

  • permane il dovere di contribuire nell'interesse della famiglia,

  • sussiste il dovere di mantenimento del coniuge più debole,

  • permane il dovere di mantenere, educare ed istruire la prole,

  • viene decisa l'assegnazione della casa familiare (cioè della casa dove la vita familiare si è svolta, non rilevando la proprietà dell'immobile),

  • si decide l'affidamento dei figli ed il loro mantenimento.



Divorzio giudiziale

Quando i coniugi non riescono a trovare un accordo sulle condizioni di separazione è necessario procedere unilateralmente presentando domanda di Divorzio Giudiziale. Così come accade per la separazione giudiziale, quando marito e moglie non trovano un accordo su tutte le condizioni di divorzio, oppure quando uno dei coniugi non intende concedere all'altro il divorzio, il coniuge interessato ad ottenere lo scioglimento del matrimonio è costretto a procedere instaurando un procedimento di divorzio giudiziale in Tribunale. La procedura di divorzio contenzioso è necessaria essenzialmente quando le parti non riescono a raggiungere un punto di incontro, neppure a seguito dell'assistenza di un avvocato matrimonialista o di un mediatore familiare, sui capitoli fondamentali del divorzio, quali la presenza e/o l'ammontare dell'assegno divorzile, l'assegnazione della casa familiare, la divisione dei beni residui o l'affido della prole. In tali casi il coniuge che intende porre fine al matrimonio presenta individualmente la domanda al giudice competente con l'assistenza di un difensore, citando in Tribunale il coniuge opponente e rimettendo al giudice la decisione sulle domande proposte. Il procedimento potrebbe concludersi già alla prima udienza, ove l'altro coniuge aderisse alle richieste avanzate dall'altra parte, ovvero, in caso di opposizione, trascinarsi attraverso le diverse fasi del processo civile. Il nostro studio assiste con professionalità e preparazione i propri clienti nel proposito di addivenire alla migliore soluzione realizzabile in caso di crisi matrimoniale, preferendo, ove fattibile, la definizione congiunta del rapporto coniugale e fornendo il dovuto patrocinio giudiziale, ove necessario, ai coniugi in conflittualità.

Conclusioni

Il divorzio segna la fine della coppia coniugale, ma anche delle reciproche aspettative successorie. Il divorzio ratifica e conferma un nuovo programma di vita già segnato dalla separazione.

Modifica delle condizioni di separazione/divorzio

Quando i coniugi vogliono, congiuntamente e/o separatamente, modificare le condizioni di natura economica della separazione.Nei casi di separazione consensuale e giudiziale le condizioni di natura economica raggiunte in sede di separazione possono essere modificate se sopravvengono giustificati motivi. Dette modifiche sono consentite quando vi siano delle discordanze tra la situazione economica in sede di giudizio e la situazione economica venutasi a creare successivamente.
Non sono ammessi, però, tardivi ripensamenti da parte di un coniuge non soddisfatto dall'assetto di interessi concordato. La clausola rebus sic stantibus (finché stanno così le cose), cui sono soggetti i provvedimenti che si accompagnano alla separazione presuppone per la loro revisione, la sopravvenienza di circostanze che i coniugi non potevano prevedere al momento della separazione (tipico esempio è quello del percepimento del TFR o della perdita del posto di lavoro).
Lo Studio Legale Aversa assiste la clientela in tutte le ipotesi di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio sia consensuale che giudiziale.

Lo Studio Legale Aversa può assisterVi con professionalità e competenza al fine di trovare la migliore soluzione possibile alla crisi matrimoniale/convivenza, privilegiando, ove possibile, la soluzione consensuale del rapporto coniugale e assistendo in giudizio, quando è necessario, i coniugi in completo disaccordo. I contatti intrattenuti con la clientela sono riservati e rigorosamente coperti dal segreto professionale. I servizi sono resi nel pieno e rigoroso rispetto dei principi dettati dal Codice Deontologico Forense e con l'applicazione delle Tariffe Professionali Forensi in vigore.  Prima del conferimento dell'incarico professionale, la clientela può richiedere un preventivo sui costi dell'assistenza legale giudiziale e/o stragiudiziale.  

STUDI LEGALI DELL'ANNO 2020

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Oltre 20mila segnalazioni , 725 riconoscimenti complessivi destinati a 337 studi legali di eccellenza. Sono questi i numeri dell’indagine sugli “Studi legali dell’anno 2020”, realizzata dalla società di ricerche Statista per il Sole 24 ore, in collaborazione con il settimanale Guida al Diritto.

Giunta alla sua seconda edizione, l’indagine quest’anno si è ulteriormente ampliata: cresciute di oltre il 20% rispetto al 2019 le realtà segnalate, più ampio il perimetro con 14 settori di competenza e cinque macro regioni (oltre a Nord, Centro, Sud e isole, anche Milano e Roma). Sul Sole 24 Ore in edicola il 18 maggio o in formato digitale, un dossier di 16 pagine dedicato alla nuova indagine.

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Studio Legale Avv. Anna Aversa

STUDIO DELL'ANNO 2020

Oltre 20mila segnalazioni , 725 riconoscimenti complessivi destinati a 337 studi legali di eccellenza. Sono questi i numeri dell’indagine sugli “Studi legali dell’anno 2020”, realizzata dalla società di ricerche Statista per il Sole 24 ore, in collaborazione con il settimanale Guida al Diritto.

Giunta alla sua seconda edizione, l’indagine quest’anno si è ulteriormente ampliata: cresciute di oltre il 20% rispetto al 2019 le realtà segnalate, più ampio il perimetro con 14 settori di competenza e cinque macro regioni (oltre a Nord, Centro, Sud e isole, anche Milano e Roma). Sul Sole 24 Ore in edicola il 18 maggio o in formato digitale, un dossier di 16 pagine dedicato alla nuova indagine.

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